Art. 1.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal Fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare le malattie congenite o acquisite che comportano trombofilia e che richiedono un monitoraggio della coagulazione del sangue associato alla prescrizione giornaliera della terapia anticoagulante, terapia considerata di alto interesse sociale.
      2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti:

          a) al miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti da patologie croniche che necessitano della somministrazione costante di farmaci anticoagulanti orali o di eparina;

          b) alla prevenzione delle complicanze emorragiche e trombotiche;

          c) ad agevolare l'inserimento dei pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

          d) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze a causa della loro patologia di base o della terapia con farmaci anticoagulanti;

          e) a promuovere una maggiore educazione e conoscenza per una ottimale conduzione della terapia con farmaci anticoagulanti;

          f) a favorire l'educazione sanitaria del paziente sottoposto a terapia con farmaci anticoagulanti e della sua famiglia;

          g) a provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionali del personale

 

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sanitario addetto ai servizi competenti per il trattamento dei pazienti sottoposti a terapia con farmaci anticoagulanti.